Le vendite straordinarie effettuate dai negozi, e dalle attività di commercio su aree pubbliche, sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2013, n. 1105 . E’ possibile visualizzare, nella sezione “Allegati”, la disciplina aggiornata delle vendite straordinarie, così come approvata con DGR 1619/2015.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Le vendite di liquidazione sono sottoposte a preventiva comunicazione da far pervenire attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive- SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it almeno 7 giorni prima dell’inizio delle vendite, corredata da apposita documentazione comprovante la motivazione.
In alternativa è possibile inviare via PEC il modulo riportato nella sezione “Allegati”.
Le vendite di liquidazione si possono effettuare tutto l’anno, per una durata massima di sei settimane (o tredici in caso di chiusura definitiva dell’attività).
Saldi di fine stagione
I saldi di fine stagione si possono effettuare in due periodi dell’anno: dal primo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e fino al 28 febbraio, e dal primo sabato di luglio fino al 31 agosto di ciascun anno. ** PER IL SOLO ANNO 2020 I SALDI ESTIVI SI EFFETTUANO DALL’ 1 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2020 ** Non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
** NELL’ANNO 2021 le vendite di fine stagione invernale si svolgeranno dal 30 gennaio al 31 marzo 2021. Per il solo 2021, in deroga alla vigente disciplina regionale, sono consentite le vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione invernale.**
Vendite promozionali
Le vendite promozionali possono essere effettuate liberamente durante tutto l’anno esclusi i 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Pubblicizzazione delle vendite straordinarie
In tutti i casi la pubblicità non dovrà risultare ingannevole per il consumatore e dovrà contenere l’indicazione della durata della vendita e dell’esatto tipo di vendita straordinaria. E’ vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari”.
Il cartellino esposto al pubblico dovrà indicare il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto, ed il prezzo scontato.