Assegni di maternità

Assegni di maternità per le casalinghe (art. 65 L. 448/1998)

Lo Stato riconosce un assegno di maternità per le mamme casalinghe, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, il cui nucleo familiare non superi il limite economico stabilito dallo Stato. Viene erogato dall’INPS.

Beneficiari: donne italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno per stranieri (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lungosoggiornanti) o permesso di soggiorno con validità minima di 1 anno.

Dove rivolgersi: Ufficio Amministrativo servizi sociali.