Anagrafe

2 Febbraio 2022

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011), dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R.445/2000).

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati anagrafici è previsto (ai sensi della tariffa ali. A allegata al D.P.R. 642/1972) il pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 + 0,52 di diritti di segreteria per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private es: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai ecc. (art. 2 D.P.R. 445).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) MA NON E’ SOGGETTA AL PAGAMENTO NE’ DI BOLLO NE’ DEI DIRITTI DI SEGRETERIA e non è necessaria l’autentica di firma.

CAMBIO RESIDENZA ONLINE

Allegati