Licenza di pesca

La legge regionale 13 marzo 2009, n. 4, ha stabilito che per i residenti in Veneto la ricevuta del versamento delle tasse sulle concessioni regionali (tassa e sopratassa) sostituisce la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (Tipo B).

Nell’attestazione di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. La ricevuta di versamento delle tasse deve essere esibita insieme ad un valido documento di identità e ha validità dalla data del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.
Importi e modalità di pagamento (sito della Regione Veneto) 

I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva con le modalità e le condizioni previste per i residenti in Veneto.

I pescatori stranieri residenti all’estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per la licenza di pesca di tipo D. Il versamento ha una validità di tre mesi e deve essere esibito insieme ad un documento di identità.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

Per saperne di più (sito della Regione Veneto) 

L’esercizio della pesca professionale è condizionato al possesso della licenza di tipo A ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. La licenza è rilasciata dalla Provincia ed ha validità di sei anni. Il versamento delle tasse deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza.